Lo smart working, cioè il lavoro agile della legge 81/2017, si basa su un accordo individuale scritto tra te e il datore di lavoro. L’accordo stabilisce come lavori fuori dall’azienda, con quali strumenti, quando sei disconnesso e per quanto tempo vale. Ecco cosa deve contenere e cosa controllare prima di firmarlo.

Cosa deve contenere per legge
- Modalità della prestazione fuori dai locali aziendali, anche in relazione al potere direttivo del datore di lavoro.
- Strumenti di lavoro utilizzati.
- Tempi di riposo e misure tecniche e organizzative per la disconnessione.
- Esercizio del potere di controllo sulla prestazione svolta fuori sede, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori.
- Condotte che possono dare luogo a sanzioni disciplinari legate al lavoro fuori sede.
- Durata: a tempo determinato o indeterminato.
Durata e recesso
| Tipo di accordo | Come si chiude |
|---|---|
| A tempo determinato | Alla scadenza, o prima per giustificato motivo |
| A tempo indeterminato | Recesso con preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori con disabilità), o senza preavviso per giustificato motivo |
Il recesso dallo smart working non chiude il rapporto di lavoro: torni semplicemente a lavorare in sede.
Cosa controllare prima di firmare
- Giorni e luoghi: quanti giorni da remoto e se puoi lavorare solo da casa o anche altrove.
- Fasce di reperibilità e di disconnessione, scritte in modo preciso.
- Chi fornisce computer, telefono e connessione, e chi paga eventuali guasti.
- Buoni pasto e rimborsi: cosa prevedono il contratto collettivo e gli accordi aziendali.
- Regole sulla riservatezza dei dati e sull’uso degli strumenti.
Gli adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori in smart working e le date di inizio e fine, e consegna un’informativa scritta sui rischi per la salute e la sicurezza del lavoro fuori sede. Il lavoratore in smart working resta coperto dall’assicurazione INAIL contro gli infortuni.
Non è consulenza legale: per casi specifici o contestazioni rivolgiti a un sindacato, a un patronato o a un avvocato del lavoro.
Esempio di contenuti ben scritti
Un accordo chiaro potrebbe prevedere: due giorni a settimana da remoto concordati ogni mese con il responsabile; lavoro dalla propria abitazione o da altro luogo idoneo comunicato in anticipo; contattabilità dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; disconnessione dalle 19 alle 8 e nei giorni festivi; computer e cuffie forniti dall’azienda; durata a tempo indeterminato con recesso con 30 giorni di preavviso. Più l’accordo è preciso, meno spazio resta per incomprensioni.
Domande frequenti
L’accordo di smart working deve essere scritto?
Sì, la legge 81/2017 richiede la forma scritta, ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
Il datore può cambiare da solo le regole dello smart working?
Le regole sono fissate nell’accordo: per cambiarle serve un nuovo accordo o il recesso nei modi previsti, salvo quanto stabilito dai contratti collettivi.
Posso lavorare in smart working da un’altra città?
Dipende dall’accordo: molti indicano i luoghi ammessi o le condizioni, per esempio sicurezza e connessione. Chiedi di metterlo per iscritto.
Lo smart working cambia lo stipendio?
No, la legge garantisce un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei colleghi in sede con le stesse mansioni.
L’accordo deve indicare l’indirizzo da cui lavoro?
Non sempre: può indicare i criteri per scegliere i luoghi, per esempio sicurezza e connessione adeguata. Alcune aziende chiedono di comunicare in anticipo dove lavorerai.
Posso rinunciare allo smart working dopo averlo chiesto?
Sì, anche il lavoratore può recedere dall’accordo con il preavviso previsto o senza preavviso per giustificato motivo.
Lo smart working può essere solo di qualche giorno al mese?
Sì, la legge lascia libertà alle parti: l’accordo può prevedere anche pochi giorni al mese o periodi specifici.
Approfondisci: priorità, disconnessione e buoni pasto sono nella guida allo smart working.



